Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA 2024 o sull’istanza di rimborso trimestrale IVATR
VISTO DI CONFORMITA’ SULLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024 O
SULL’ISTANZA DI RIMBORSO TRIMESTRALE IVATR
CAF Interregionale offre il servizio di apposizione del visto di conformità sulla Dichiarazione annuale IVA 2024 e sui Modelli trimestrali IVATR.
Il visto è necessario per poter compensare crediti IVA di importo annuale superiore a 5.000 euro in compensazione orizzontale con altri tributi; per il rimborso dei crediti IVA di importo superiore a 30.000 euro, è inoltre possibile presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione IVA annuale o l’istanza trimestrale con apposto il visto di conformità, in sostituzione delle garanzie fideiussorie.
La compensazione del credito IVA
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito IVA annuale/trimestrale per importi superiori a 5.000 euro, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione, da parte di intermediari abilitati (D.L. 50/2017).
L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (o dell’istanza trimestrale IVATR).
Ricordiamo che l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 ha vietato la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi ad imposte erariali fino alla concorrenza di debiti iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di importo superiore a 1.500 euro per imposte erariali e relativi accessori.
Il rimborso del credito IVA
In alternativa all’utilizzo del credito IVA annuale/trimestrale in compensazione, il contribuente può richiedere il rimborso dello stesso, a condizione che sia verificata la sussistenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi e che sia prestata un’apposita garanzia, salvo specifici casi di esonero.
Il rimborso del credito IVA annuale/trimestrale per un importo non superiore a € 30.000 è erogabile senza il visto di conformità o il rilascio di una garanzia fideiussoria.
ll rimborso di importo superiore a € 30.000 è erogabile senza garanzia solo per i soggetti considerati “non a rischio” e se la dichiarazione annuale (o l’istanza trimestrale IVATR) è munita del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.
Rimane obbligatoria la garanzia solo per i contribuenti che si trovino in situazioni che la norma considera a rischio (imprese che hanno iniziato l’attività da meno di due anni; soggetti passivi raggiunti da avvisi di accertamento o rettifica nel biennio precedente alla richiesta di rimborso che superino una prefissata percentuale tra imposta accertata e credito dichiarato; soggetti che cessano l’attività).
Pertanto i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, chiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio, sono eseguibili senza la presentazione delle onerose garanzie fideiussorie a condizione che:
- la dichiarazione annuale o l’istanza di rimborso trimestrale da cui emerge il credito superiore a 30.000 euro sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo contabile;
- venga presentata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui si attesti:
- che rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo d’imposta il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% e che non si è ridotta di oltre il 40% la consistenza degli immobili iscritti per effetto di cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
- che l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o di rami di aziende;
- che per le società di capitali non quotate non risultino cedute azioni o quote per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, nell’anno precedente la richiesta di rimborso;
- che sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Tempistica del rimborso
E’ previsto un termine ordinatorio di tre mesi per effettuare il rimborso del credito annuale/trimestrale che decorre dalla data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA.
Esonero dall’apposizione del visto di conformità
Nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e hanno conseguito per il periodo d’imposta 2022 un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, sono previsti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2023 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
I benefici di cui sopra sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità fiscale ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
Le soglie di esonero di cui ai punti a) e b) sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2024.
Servizio di apposizione del visto di conformità
CAF Interregionale offre il servizio di apposizione del visto di conformità. Possono avvalersi del servizio solo le aziende che tengono in proprio la contabilità IVA e predispongono in proprio la dichiarazione IVA annuale, oppure che affidano la tenuta della contabilità IVA e la predisposizione della dichiarazione a un centro di elaborazione dati o a un professionista che non può apporre il visto.
Le imprese interessate al servizio potranno collegarsi anche al sito www.vistoiva.it, dove è visibile e scaricabile la “richiesta di attivazione del servizio” con i relativi allegati e condizioni generali di contratto.
La richiesta di attivazione del servizio, l’incarico professionale e la dichiarazione sostitutiva andranno sottoscritte e inviate in originale a mezzo posta all’indirizzo del CAF (CAF Interregionale Dipendenti Srl, Via degli Ontani n. 48, 36100 Vicenza), oppure via e-mail a vistoiva@cafinterregionale.it .
L’impresa verrà successivamente contattata per l’invio della documentazione necessaria all’apposizione del visto di conformità.
Resta inteso che dopo l’esame di quanto ricevuto potrà essere richiesta ulteriore documentazione a supporto della verifica, se ritenuta necessaria per l’espletamento del servizio e/o richiesta da disposizione di legge.
Il visto verrà apposto entro 15 gg dal ricevimento completo di tutta la documentazione richiesta per il corretto rilascio del visto di conformità.
Il servizio, che comprende anche l’invio telematico della dichiarazione IVA annuale o dell’istanza di rimborso trimestrale all’Agenzia delle Entrate, è proposto ai seguenti prezzi:
Importo del credito IVA annuale o | Costo per il servizio | |
trimestrale in euro | (IVA esclusa) in euro | |
Fino a | 20.000 | 400,00 |
Da | 20.001 a 50.000 | 700,00 |
Da | 50.001 a 100.000 | 1.000,00 |
Da | 100.001 a 150.000 | 1.500,00 |
Oltre | 150.000 | 1.500,00 + 1,00% del credito IVA |
eccedente i 150.000 | ||
Alle imprese associate a Confindustria e ai soci di CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.r.l. viene applicato uno sconto del 10% sul compenso richiesto.
Qualora vi sia una oggettiva impossibilità al rilascio del visto di conformità per problemi riscontrati nell’esame dei documenti contabili è comunque dovuto un compenso minimo di euro 250,00+IVA a rimborso dell’attività svolta di esame documentazione e consultazione con il cliente. La visita in azienda del professionista, qualora richiesta, comporta un rimborso spese forfettario da concordare preventivamente di € 350,00/500,00 (IVA esclusa).
Foto di Scott Graham su Unsplash