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Certificazione unica 2024

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Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di Certificazione Unica 2024 (“CU 2024“).

La Certificazione Unica 2024 contiene tutte le informazioni rilevanti, sotto i profili fiscale, previdenziale e assistenziale, dei redditi erogati nel 2023 di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Accoglie inoltre anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi, nonché i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.

Il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio e, eventualmente, al QuadroCT”, le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; è possibile trasmettere flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Il termine per l’invio telematico della Certificazione Unica quest’anno è lunedì 18 marzo 2024 (poiché il 16 marzo cade di domenica).

Solo per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730/2024), quali ad esempio i redditi dei lavoratori autonomi o dei soggetti in regime forfetario, la trasmissione telematica può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), quindi entro il 31 ottobre 2024.

Ricordiamo che il Quadro “CT” riporta le informazioni riguardanti l’utenza telematica del sostituto d’imposta, o di un intermediario abilitato, per la ricezione dei files contenenti i risultati contabili (Modelli 730-4) dei Modelli 730 dei dipendenti e va compilato solo se l’azienda non ha mai comunicato all’Agenzia delle Entrate l’informazione dell’utenza telematica: è il caso ad esempio di aziende neo-costituite, aziende che assumono lavoratori dipendenti per la prima volta o aziende nate da fusioni/scissioni.

Il sostituto d’imposta invece che intende variare l’utenza telematica su cui ricevere i Modelli 730-4 deve utilizzare l’apposito Modello, reperibile sul sito web dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), denominato “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate“.

Il quadro CT può essere inviato solo nel caso sia presente nel file telematico almeno una certificazione di redditi da lavoro dipendente o assimilato e – in caso di più invii di file CU – il quadro deve essere compilato per ogni fornitura.

Il quadro CT non può mai essere allegato alle forniture che contengono esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo, oppure in presenza di comunicazioni di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.

Per semplificare l’attività amministrativa delle imprese, CAF Interregionale Dipendenti Srl, offre il servizio di:

a) Compilazione ed invio della Certificazione Unica per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Per sapere il costo del servizio per l’invio telematico della CU comprendente una Certificazione Unica e quella successiva alla prima, si può mandare una mail a: assistenza@cafinterregionale.it .

b) Invio telematico del file contenente le Certificazioni Uniche già predisposto dall’azienda.

In questa ipotesi, il file telematico della Certificazione Unica, creato con programmi aziendali e su tracciato ministeriale, verrà inviato all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio di intermediazione di CAF Interregionale.

Per sapere il costo del servizio che comprende il controllo del file, l’invio telematico e la successiva consegna della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

La lettera d’incarico per l’adesione al servizio è da compilare e trasmettere via email a: 730-4@cafinterregionale.it entro giovedì 14 marzo 2024.

Riportiamo, di seguito, le principali novità della CU2024.

1.Fringe benefit e buoni-carburante

Nella Certificazione Unica 2024, particolare rilievo riveste la rendicontazione dei “fringe benefit” erogati e quella dei “buoni-carburante”.

In merito ai fringe benefit, si ricorda che l’art.40 del “Decreto Lavoro” (Decreto-legge n.48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n.85/2023) ha stabilito, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l’innalzamento ad euro 3.000 del limite di non-concorrenza al reddito, previsto dall’art.51, comma 3, del TUIR; ed ha incluso nel novero dei benefit erogabili anche i rimborsi dei pagamenti delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

A fronte di tale assetto, i campi 474 e 475 del modello sono dedicati all’indicazione, rispettivamente:

  • degli emolumenti “in natura”, indipendentemente dal loro ammontare, corrisposti ai contribuenti privi di figli fiscalmente a carico nel 2023, per il quali si sia applicata la soglia “ordinaria” di esenzione IRPEF dei fringe benefit di euro 258,23;
  • degli emolumenti “in natura”, indipendentemente dal loro ammontare, corrisposti ai contribuenti con figli fiscalmente a carico nel 2023, in presenza delle condizioni dettate dalla normativa (autodichiarazione al datore di lavoro sulla sussistenza dei figli a carico e informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, trasmessa dal datore entro l’anno); per questi contribuenti vigeva la soglia “maggiorata” di esenzione IRPEF dei fringe benefit, pari a euro 3.000.

Si rammenta che questo “doppio binario” di gestione dei fringe benefit è stato, sostanzialmente, riproposto anche per quest’anno (2024), con le modifiche seguenti, limitate all’anno corrente:

  • la soglia di esenzione IRPEF dei benefit è fissata ad euro 1.000 per la generalità dei dipendenti e ad euro 2.000 per quelli con figli fiscalmente a carico;
  • il perimetro dei benefit ricompresi nel comma 3 dell’art. 51, TUIR, è stato ampliato con l’introduzione di alcune nuove utilità attribuibili in forma “rimborsuale” ai dipendenti, anche senza figli “a carico”; si è trattato, in particolare, dei rimborsi per spese di affitto e per interessi passivi sul mutuo, relativamente alla “prima casa” (l’art.1, comma 16 della legge n.213/2023, utilizza la locuzione “prima casa”; l’Agenzia delle entrate dovrebbe precisare se occorra riferirsi alla diversa nozione di “abitazione principale”).

Per la compilazione dei suddetti campi del Mod.CU2024, vanno tenuti presenti i principi generali che regolano la corresponsione dei fringe benefit: nella soglia di esenzione IRPEF, devono venire conteggiati tutti gli emolumenti in natura (ex art. 51, commi 3 e 4 del TUIR) di cui eventualmente il dipendente abbia beneficiato nell’anno, anche se attribuiti da precedenti datori di lavoro; e qualora il valore complessivo di tutti i benefit percepiti dal contribuente (nel 2023 ed entro il 12 gennaio 2024) abbia ecceduto i citati limiti (euro 258,23, oppure euro 3.000, nel 2023) l’intero valore erogato concorre al reddito ed è assoggettato integralmente a tassazione, così confluendo nei campi 1 o 2 del modello.

Questo regime dei fringe benefit è coesistito nel 2023 (come già nel 2022) con quello speciale dei “buoni-carburante”, secondo quanto disposto dal cosiddetto “Decreto trasparenza carburanti” (decreto-legge n.5/2023, art.1). Le due agevolazioni sono da considerarsi distinte e autonome, oltre che potenzialmente cumulabili.

In base all’art.1 del DL n.5/2023, i datori di lavoro hanno potuto, infatti, erogare ai soli dipendenti (non sono stati ammessi al beneficio i percettori di redditi assimilati) titoli per l’acquisto di carburanti o per la ricarica di veicoli elettrici, non imponibili fiscalmente entro il valore di 200 euro (ma imponibili ai fini previdenziali). A quest’ agevolazione viene dedicato il campo 476 del modello.

Analogamente a quanto previsto per la soglia di esenzione IRPEF dei fringe benefit, deve essere considerato il valore dei buoni-carburante corrisposto nel 2023, entro il 12 gennaio 2024, anche da parte di precedenti datori di lavoro. Inoltre, il superamento nell’anno del valore massimo non imponibile di euro 200 determina la piena concorrenza al reddito e l’integrale tassazione ordinaria del valore erogato, con interessamento dei campi 1 o 2 del modello. Ciò sempreché non vi sia stata capienza nel plafond di esenzione IRPEF dei fringe benefit percepiti dal dipendente (euro 258,23, oppure euro 3.000). In caso di capienza, invece, secondo quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del 14 luglio 2022, l’eccedenza del valore dei buoni-carburante, rispetto alla soglia dei 200 euro, potrebbe confluire nel plafond generale di esenzione dei benefit, determinandone la non imponibilità. Si deve, infatti, considerare che i buoni-carburante sono comunque, per loro natura, assimilabili a benefit in forma di “buoni-acquisto” di cui all’art. 51, comma 3 e comma 3-bis, del TUIR.

I citati campi 474, 475 e 476 devono essere compilati con i valori rispettivamente corrisposti, anche nell’ipotesi in cui tali erogazioni siano state effettuate in sostituzione di premi di risultato “detassabili” maturati nell’anno dal dipendente (c.d. “welfare sostitutivo”), in presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

2.Somme erogate per premi di risultato e welfaresostitutivo

Nei campi da 571 a 603 del modello vanno esposte le somme erogate ai lavoratori dipendenti nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, secondo il “regime di detassazione dei premi di produttività”, l’importo dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’eventuale modificazione del regime di tassazione dei premi, nonché le somme premiali fruite dal dipendente in forma di servizi di welfare o di benefit (welfare “sostitutivo”).

La Legge di Bilancio 2023 (art.1, comma 63 della Legge 29 dicembre 2022, n.197) ha stabilito la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sugli importi erogati aventi natura premiale. Si ricorda, in proposito, che tale assetto dell’agevolazione è stato confermato anche per il 2024 (art.1, comma 18, legge n.213/2023).

Vanno ricordate le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione, come declinate dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016 e di seguito richiamate in sintesi:

  • il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato (a tempo indeterminato o determinato), con redditi di lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente a 80.000 euro; tale valore è da considerare per il 2023 al lordo delle somme detassate nel 2022 ed escluse le somme convertite su opzione individuale in prestazioni di welfare aziendale non imponibili, secondo quanto precisato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 (par. 1.1.2);
  • il beneficio spetta entro un limite di importo annuo di 3.000 euro, al lordo dell’imposta del 5% ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore; tale limite è elevato a euro 4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
  • il beneficio spetta al verificarsi di un risultato incrementale per almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individuati nel contratto collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale, riscontrabile in modo obiettivo attraverso appositi indicatori numerici, rispetto ad un “periodo congruo” di riferimento stabilito dalle parti.

I campi di questa sezione sono suddivisi, come di consueto, in due gruppi distinti, l’uno costituito dai campi da 571 a 583; l’altro dai campi da 591 a 603. Ciò al fine di differenziare, attraverso i codici “1” e “2”, la fattispecie ordinaria, con limite di premio detassabile previsto in euro 3.000, da quella particolare del limite elevato a euro 4.000, come accennato.

In questo contesto, qualora il contribuente abbia optato per la corresponsione del premio di risultato “detassabile” (in tutto o in parte) in forma di benefit e/o di “buoni-carburante”, i relativi importi complessivi vanno indicati nei campi 573 e 593, andando poi a riportare in dettaglio il valore dei buoni-carburante nei successivi campi 583 e 603.

Riguardo ai benefit “sostitutivi” di premi di risultato, le istruzioni al modello richiedono una rendicontazione dettagliata delle loro diverse categorie, con utilizzo dei seguenti campi:

  • campo 579, ove è necessario riportare le somme e i valori corrisposti riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 51, comma 4 del TUIR; trattasi dei benefit codificati”, caratterizzati da specifiche regole di determinazione del valore (auto aziendali, prestiti, abitazioni); in caso di valori premiali “detassabili” entro il limite maggiorato pari a euro 4.000, si utilizza il campo 599;
  • campo 580, dedicato all’esposizione dei benefit generici – non “codificati” – di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR (e comma 3-bis per i buoni acquisto o “titoli di legittimazione”), corrisposti ai contribuenti privi di figli fiscalmente a carico, per il quali si sia applicata la soglia ordinaria” di esenzione IRPEF pari a euro 258,23; in caso di valori premiali “detassabili” entro il limite maggiorato pari a euro 4.000, si utilizza il campo 600;
  • campo 581, dedicato all’esposizione dei suddetti benefit generici corrisposti ai contribuenti con figli fiscalmente a carico, per i quali sia stata utilizzata la soglia “maggiorata” di esenzione IRPEF pari a euro 3.000, in presenza delle condizioni dettate dalla normativa; in caso di valori premiali “detassabili” entro il limite maggiorato pari a euro 4.000, si utilizza il campo 601.

In questa rendicontazione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto anche degli eventuali emolumenti premiali erogati nell’anno al contribuente da precedenti datori di lavoro, i cui dati vanno riportati nei campi da 611 a 620. Analoghe modalità di compilazione devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti tra più datori di lavoro.

3.Detrazioni d’imposta e familiari a carico

La Certificazione Unica 2024 rispecchia la disciplina configuratasi dal 2022 con gli interventi di parziale riforma dell’IRPEF, del regime delle detrazioni “da lavoro” e, soprattutto, di quello detrazioni per “carichi di famiglia”, operati dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, art. 1, commi da 1 a 4.) e dal decreto legislativo n.230/2021.

Circa le detrazioni per “carichi di famiglia” (art.12, TUIR), ed in particolare, quella per i figli “fiscalmente a carico”, si ricorda la loro sostituzione con l’Assegno Unico Universale (“AUU”), erogato direttamente dall’INPS al contribuente che attesti al datore di lavoro la presenza di figli a carico minori di 21 anni, fermo restando che per i figli a carico con disabilità, l’AUU viene comunque corrisposto – con importi maggiorati – senza limiti di età.

Pertanto, il datore di lavoro − sostituto d’imposta si limita ad attribuire le ordinarie detrazioni per i figli a carico” di età pari o superiore a 21 anni, a partire dal mese del compimento dei 21 anni; qualora questi siano disabili, le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’assegno unico eventualmente percepito.

Si rammenta, inoltre, che, sempre dal 2022:

  • è stata soppressa la detrazione per “famiglie numerose” (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis dell’art. 12 TUIR;
  • tra gli “altri familiari a carico”, non rientrano i figli di qualsiasi età, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione per i figli a carico;
  • per effetto del comma 4-ter dell’art. 12 TUIR, per i figli fiscalmente a carico di età inferiore ai 21 anni, anche se non spettano più al contribuente le ordinarie detrazioni d’imposta, continuano a competere le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nel loro nell’interesse; inoltre, per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di welfare, di cui all’art. 51, comma 2, TUIR.

Rimane fermo che per “figli fiscalmente a carico” s’intendono i figli che abbiano un reddito complessivo fino a euro 2.840,51 nel periodo di imposta, o euro 4.000 se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili (art.12, comma 2, TUIR), a prescindere dalla condizione di convivenza con il contribuente.

Analogamente a quanto contenuto nei modelli degli anni precedenti, anche nella CU2024, una sezione specifica è dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, in cui occorre indicare, per ogni dipendente/collaboratore, alcune informazioni inerenti ai familiari “fiscalmente a carico” (il grado di parentela, il codice fiscale, il numero dei mesi a carico – anche per i figli di 21 anni o più – la percentuale di detrazione spettante al contribuente).

Si segnala, al riguardo, come precisato dalle istruzioni ed in linea con quanto rimarcato dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n.55/E del 3 ottobre 2023, che tale sezione deve essere compilata dal sostituto d’imposta in ogni situazione in cui il familiare – figlio o “altro familiare” − presenti i requisiti reddituali sopra richiamati per essere considerato “fiscalmente a carico”, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia beneficiato o meno della detrazione per carichi di famiglia, oppure di quella per oneri e spese sostenuti nell’interesse del familiare medesimo.

Con riferimento ai figli fiscalmente a carico, pertanto, la compilazione della sezione è richiesta indipendentemente dalla percezione dell’AUU, in sostituzione delle detrazioni per figli a carico spettanti fino al mese di febbraio 2022. L’Agenzia ha evidenziato, nel citato documento di prassi, la necessità per l’Amministrazione finanziaria di disporre delle informazioni di cui sopra al fine di:

  • determinare le addizionali regionali IRPEF, con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale;
  • applicare correttamente le regole in materia di fringe benefit e welfare aziendale, sopra richiamate, in relazione alle differenti situazioni familiari dei contribuenti;
  • attribuire correttamente, nella dichiarazione dei redditi precompilata, le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare dichiarazione proposta e di beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

La stessa Agenzia delle entrate ha successivamente “attenuato” queste sue indicazioni in una lettera inviata al Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro (lettera di cui ha dato notizia la stampa specializzata), informando che avrebbe intrapreso un’interlocuzione con l’INPS, per acquisire direttamente da questa fonte, già a partire dalla dichiarazione precompilata 2024 riferita al periodo 2023, i dati dei figli a carico per i quali fosse stato erogato l’AUU, ai fini delle sopra citate operazioni.

Tale precisazione che sembrava aver derubricato a “meramente facoltativa” la compilazione della sezione sui familiari a carico (per quanto ne avesse rimarcato l’utilità), non è stata, tuttavia, formalizzata ad oggi in alcun documento ufficiale.

È, invece, facoltativo per il sostituto d’imposta l’inserimento, nella sezione, del codice fiscale del coniuge del contribuente, anche se non fiscalmente a carico, dato comunque utile all’Agenzia al fine di predisporre la dichiarazione precompilata, relativa al medesimo soggetto, in modo più accurato e completo.