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Certificazione unica 2023

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Quadro “CT”

Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate

Lettera d’incarico per l’adesione al servizio

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di Certificazione Unica 2023 (“CU 2023“).

La Certificazione Unica 2023 contiene tutte le informazioni rilevanti, sotto i profili fiscale, previdenziale e assistenziale, dei redditi erogati nel 2022 di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Accoglie inoltre anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi, nonché i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.

Il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio e, eventualmente, al QuadroCT”, le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; è possibile trasmettere flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Il termine per l’invio telematico della Certificazione Unica quest’anno è giovedì 16 marzo 2023.

Solo per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730/2023), quali ad esempio i redditi dei lavoratori autonomi o dei soggetti in regime forfetario, la trasmissione telematica può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), quindi entro il 31 ottobre 2023.

Rimane ferma la scadenza del 16 marzo 2023 per la consegna della CU ai percipienti.

Ricordiamo che il Quadro “CT” riporta le informazioni riguardanti l’utenza telematica del sostituto d’imposta, o di un intermediario abilitato, per la ricezione dei files contenenti i risultati contabili (Modelli 730-4) dei Modelli 730 dei dipendenti e va compilato solo se l’azienda non ha mai comunicato all’Agenzia delle Entrate l’informazione dell’utenza telematica: è il caso ad esempio di aziende neo-costituite, aziende che assumono lavoratori dipendenti per la prima volta o aziende nate da fusioni/scissioni.

Il sostituto d’imposta invece che intende variare l’utenza telematica su cui ricevere i Modelli 730-4 deve utilizzare l’apposito Modello, reperibile sul sito web dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), denominato “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate“.

Il quadro CT può essere inviato solo nel caso sia presente nel file telematico almeno una certificazione di redditi da lavoro dipendente o assimilato e – in caso di più invii di file CU – il quadro deve essere compilato per ogni fornitura.

Il quadro CT non può mai essere allegato alle forniture che contengono esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo, oppure in presenza di comunicazioni di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.

 

Per semplificare l’attività amministrativa delle imprese, CAF Interregionale Dipendenti Srl, offre il servizio di:

  1. a) Compilazione ed invio della Certificazione Unica per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il costo del servizio è di euro 70,00 + IVA per l’invio telematico della CU comprendente una Certificazione Unica, da integrare di euro 35,00 + IVA per ogni Certificazione Unica successiva alla prima.

  1. b) Invio telematico del file contenente le Certificazioni Uniche già predisposto dall’azienda.

In questa ipotesi, il file telematico della Certificazione Unica, creato con programmi aziendali e su tracciato ministeriale, verrà inviato all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio di intermediazione di CAF Interregionale.

Per il costo del servizio, che comprende il controllo del file, l’invio telematico e la successiva consegna della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, mandare una mail a: assistenza@cafinterregionale.it .

 

La lettera d’incarico per l’adesione al servizio è da compilare e trasmettere via email a: 730-4@cafinterregionale.it entro mercoledì 8 marzo 2023.

 

Riportiamo, di seguito, le principali novità della CU2023.

  • È stato modificato il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e per la consegna agli interessati del Modello CU2022, fissato al 16 marzo per le Certificazioni che contengono dati che possono confluire nella dichiarazione dei redditi precompilata dell’Agenzia delle Entrate.
  • Il “trattamento integrativo” previsto dal D.L. 3/2020 a decorrere dal 01° luglio 2020, entra a pieno regime nell’anno 2021. Ricordiamo che il “trattamento integrativo”, spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, è pari a 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera 28.000 euro. Rispetto allo scorso anno pertanto la CU 2022 è semplificata, in quanto sono eliminate tutte le caselle che accoglievano i dati relativi al vecchio bonus Irpef, rimasto in vigore fino al 30-06-2020.

Oltre ai dati già presenti lo scorso anno, viene aggiunta la casella per accogliere l’eventuale recupero oltre i termini del conguaglio. L’art.1 del D.L.3/2020 infatti prevede che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, da effettuarsi in 8 rate nel caso in cui il predetto importo superi i 60 euro. L’eventuale quota da recuperare oltre i termini del conguaglio deve pertanto trovare separata indicazione nella CU. Inoltre, a partire dalla CU 2022 i sostituti dovranno rendere conto dell’importo del trattamento effettivamente recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio rispetto a quanto certificato nella precedente CU ( caselle da 393 a 395 della Certificazione Unica Ordinaria) .

Si ricorda che la compilazione della sezione relativa al trattamento integrativo deve essere sempre compilata in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche se tale trattamento non è riconosciuto dal sostituto d’imposta.

  • La clausola di salvaguardia, introdotta con il D.L. n. 34/2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, è stata soppressa, poiché era una misura temporanea per l’anno 2020 e di conseguenza le relative caselle sono state eliminate.
  • La casella 476 “Premio lavoratori dipendenti erogato” destinata ad accogliere il premio erogato ai lavoratori dipendenti per l’attività lavorativa prestata nel mese di marzo 2020 come previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18 del 2020, è stata eliminata e sostituita nella CU 2022 dalla casella “Indennità di disoccupazione NASPI”. In tale casella va indicata la liquidazione anticipata ricevuta, in un’unica soluzione, del trattamento NASpI, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio; tale somma è non imponibile ai fini IRPEF (articolo 1, comma 12 della Legge n. 160/2019).
  • L’incremento da 258,23 a 516,46 euro, per il solo periodo d’imposta 2021, dell’importo complessivo del valore dei fringe-benefit, che non concorre a formare il reddito (casella 474).