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Certificazione unica 2025

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L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di Certificazione Unica 2025 (“CU 2025“).

La Certificazione Unica 2025 contiene tutte le informazioni rilevanti, sotto i profili fiscale, previdenziale e assistenziale, dei redditi erogati nel 2024 di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Accoglie inoltre anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi, nonché i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.

Il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio e, eventualmente, al QuadroCT”, le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; è possibile trasmettere flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Il termine per l’invio telematico della Certificazione Unica quest’anno è lunedì 17 marzo 2025 (poiché il 16 marzo cade di domenica).

Solo per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730/2025), quali ad esempio i redditi dei lavoratori autonomi o dei soggetti in regime forfetario, la trasmissione telematica può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), quindi entro il 31 ottobre 2025.

Ricordiamo che il Quadro “CT” riporta le informazioni riguardanti l’utenza telematica del sostituto d’imposta, o di un intermediario abilitato, per la ricezione dei files contenenti i risultati contabili (Modelli 730-4) dei Modelli 730 dei dipendenti e va compilato solo se l’azienda non ha mai comunicato all’Agenzia delle Entrate l’informazione dell’utenza telematica: è il caso ad esempio di aziende neo-costituite, aziende che assumono lavoratori dipendenti per la prima volta o aziende nate da fusioni/scissioni.

Il sostituto d’imposta invece che intende variare l’utenza telematica su cui ricevere i Modelli 730-4 deve utilizzare l’apposito Modello, reperibile sul sito web dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), denominato “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate“.

Il quadro CT può essere inviato solo nel caso sia presente nel file telematico almeno una certificazione di redditi da lavoro dipendente o assimilato e – in caso di più invii di file CU – il quadro deve essere compilato per ogni fornitura.

Il quadro CT non può mai essere allegato alle forniture che contengono esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo, oppure in presenza di comunicazioni di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.

Per semplificare l’attività amministrativa delle imprese, CAF Interregionale Dipendenti Srl, offre il servizio di:

a) Compilazione ed invio della Certificazione Unica 2025 modello ordinario per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Per sapere il costo del servizio per l’invio telematico della CU comprendente una Certificazione Unica e quella successiva alla prima, si può mandare una mail a: assistenza@cafinterregionale.it

b) Invio telematico del file contenente le Certificazioni Uniche 2025 modello ordinario già predisposto dall’azienda.

In questa ipotesi, il file telematico della Certificazione Unica, creato con programmi aziendali e su tracciato ministeriale, verrà inviato all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio di intermediazione di CAF Interregionale.

Per sapere il costo del servizio che comprende il controllo del file, l’invio telematico e la successiva consegna della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

La lettera d’incarico per l’adesione al servizio è da compilare e trasmettere via email a: 730-4@cafinterregionale.it entro venerdì 7 marzo 2025.

Riportiamo, di seguito, le principali novità della CU2025.

1) La nuova Certificazione Unica ed il calendario dell’adempimento

Si ricorda che, nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia rilasciato al contribuente una Certificazione Unica relativa ai redditi erogati nel 2024, in data anteriore all’approvazione del nuovo modello, lo stesso è tenuto a rilasciare entro il 17 marzo una nuova certificazione, utilizzando il Modello CU 2025, comprensiva dei dati già certificati.

La Certificazione Unica 2025 potrà, a sua volta, essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2025 fino all’approvazione di un nuovo modello di certificazione, anche qualora il dipendente ne faccia richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nel qual caso il sostituto d’imposta deve provvedere entro i 12 giorni successivi.

La Certificazione Unica approvata integra la funzione dichiarativa del Modello 770. Il “calendario” dell’adempimento, nel 2025, risulta articolato come segue:

      * rilascio della CU 2025: 17 marzo 2025 (cadendo di domenica la scadenza ordinaria del 16 marzo); si tratta del termine generale per il rilascio ai contribuenti – lavoratori dipendenti e collaboratori, autonomi, precettori di redditi diversi o dal “locazioni brevi – delle Certificazioni Uniche 2025 in versione sintetica;

      * trasmissione telematica della CU 2025 nella versione ordinaria:

– per le certificazioni di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di redditi diversi e dei corrispettivi delle locazioni, il termine di trasmissione telematica delle CU 2025 è il medesimo di quello fissato per il rilascio del modello, cioè il 17 marzo 2025;

– per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale dei contribuenti, il termine di trasmissione telematica delle CU 2025 è il 31 marzo 2025, in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 5 del D. lgs. 5 agosto 2024, n. 108;

– per le certificazioni che includono redditi esenti o dati non rilevanti ai fini del Modello 730 precompilato (redditi da indicare esclusivamente nel Modello Redditi Persone Fisiche 2025), il termine di trasmissione delle CU 2025 è il medesimo di quello per l’invio telematico del Modello 770, cioè il 31 ottobre 2025. Si ricorda, al riguardo, la possibilità, per i sostituti d’imposta con meno di cinque assistiti, in alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale, di trasmettere i già menzionati dati unitamente al versamento mensile di ritenute e contributi con il Modello F24 (1).

2) Il flusso telematico da trasmettere all’Agenzia delle Entrate

Come noto, i dati da inviare per via telematica all’Agenzia delle entrate non sono equivalenti al Modello CU sintetico da rilasciare al soggetto sostituito; infatti, il Modello CU ordinario da trasmettere contiene maggiori informazioni rispetto alla versione sintetica, tra cui anche quelli riguardanti l’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta.

Le parti di cui si compone il flusso da inviare all’Agenzia vengono di seguito sinteticamente richiamate.

  • Frontespizio: riporta le informazioni relative al tipo di comunicazione, se diverso da quello ordinario (“Annullamento” o “Sostituzione” di una certificazione già presentata, modalità attivabili entro la scadenza del termine di presentazione), ai dati del sostituto d’imposta, a quelli relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica.

È richiesta, inoltre, nella sezione “Firma della comunicazione“, l’indicazione del numero delle certificazioni trasmesse e della circostanza se, nel flusso telematico, sia stato ricompreso il quadro “CT“.

  • Quadro “CT“: riporta le informazioni riguardanti l’utenza telematica del sostituto d’imposta, o di un intermediario abilitato, per la ricezione dei file resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e contenenti i risultati contabili (Modelli 730-4) dei Modelli 730 dei dipendenti; questo quadro deve essere compilato solo dalle aziende che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e che non hanno mai comunicato all’Agenzia questa informazione (ad esempio, aziende neo-costituite, o aziende nate da fusioni/scissioni).

I sostituti d’imposta che hanno già provveduto a comunicare, in anni passati, l’utenza telematica su cui ricevere i Modelli 730-4, tramite una valida presentazione del Modello “CSO” − “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (reperibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate) – oppure mediante invio del quadro “CT” di una precedente Certificazione Unica, non devono ricompilare il quadro. In caso di necessità di variazione dei dati già trasmessi all’Agenzia in anni precedenti (ad esempio, variazione di sede “Entratel”, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso), i sostituti non devono compilare il quadro “CT”, ma devono utilizzare il già menzionato Modello CSO”.

In caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (o assimilati), il quadro “CT” deve essere compilato per ogni fornitura; invece, non deve mai essere allegato alle forniture che contengono esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo, oppure in presenza di comunicazioni, come segnalate sul Frontespizio, di tipo “Annullamento” o “Sostituzione“. 

  • Certificazione Unica 2025: riporta tutte le informazioni rilevanti, sotto i profili fiscale, previdenziale e assistenziale, sui redditi, erogati nel 2024, di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo, sulle provvigioni e sui redditi diversi, comprese corresponsioni di somme a seguito di pignoramenti presso terzi e di procedure di esproprio, nonché sui canoni derivanti dalle locazioni brevi e su altre tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non prevede l’inclusione nella dichiarazione (Modello 730/2025) precompilata.

Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre ed inviare separatamente una nuova CU contenente esclusivamente la certificazione (o le certificazioni) da annullare o da sostituire, senza, pertanto, includerla tra le Certificazioni Uniche ordinarie.

Il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio (e se del caso, al quadro “CT”), le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; è possibile trasmettere flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Ovviamente, in presenza di sole certificazioni di redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero esclusivamente di certificazioni di redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazione, l’invio telematico del Modello CU ordinario deve essere effettuato limitatamente alla parte della Certificazione Unica afferente alle tipologie reddituali erogate.

Quanto alla trasmissione telematica, il Modello CU ordinario si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. In proposito, si rammenta che il messaggio di conferma di trasmissione del file, rilasciato dal servizio telematico immediatamente a seguito dell’invio da parte del sostituto d’imposta, non costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

La prova della presentazione del flusso è data unicamente dalla successiva comunicazione rilasciata dall’Agenzia per via telematica, attestante l’esito positivo dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti.

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, sebbene scartate dal servizio telematico (scarto dell’intero file o di singole comunicazioni), purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto. Ipotizzando l’invio del file al termine ultimo del 17 marzo, con comunicazione di scarto pervenuta nella medesima data, l’eventuale ritrasmissione dovrà effettuarsi in ogni caso entro il 21 marzo 2025, considerando pertanto la scadenza ordinaria dell’adempimento fissata al 16 marzo.

3) I profili sanzionatori

È prevista la sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni CU omessa, trasmessa tardivamente o errata, con un massimo di euro 50.000. A questa disposizione, non si rendono applicabili gli istituti del concorso e della continuazione delle omissioni (3), come riformulati per effetto del recente Decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario (4); non sono, pertanto, possibili riduzioni in caso di commissione di più violazioni della stessa tipologia. Resta comunque ferma la possibilità, per il sostituto d’imposta, di effettuare correttamente la trasmissione telematica delle CU entro 60 giorni, così ottenendo la riduzione a un terzo della suddetta sanzione – euro 33,33 – con un massimo di euro 20.000.

Quanto alla possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso l’Agenzia delle entrate, nella Circolare n6/E del 19 febbraio 2015 (quesito n. 2.6, pagina 12), aveva dapprima fornito parere negativo, in ragione di un’asserita incompatibilità di tale istituto con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, da rendersi disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile di ogni anno. Con la Circolare n.12/E del 31 maggio 2024 (quesito n.6, pagina 15), l’Agenzia ha espressamente superato il suddetto (discutibile) orientamento, ammettendo il ricorso al ravvedimento operoso, qualora l’invio telematico della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, anche oltre il 60° giorno successivo alla scadenza di questi termini.

Infine, in caso di omessotardivoincompleto o infedele rilascio della Certificazione Unica al contribuente, appare controversa l’eventuale applicazione della sanzione da euro 250 a euro 2.000, ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 471 del 1997, almeno nella circostanza in cui la CU sia rilasciata dopo il termine stabilito, ma ciò non pregiudichi gli obblighi dichiarativi del medesimo e non ostacoli l’attività di controllo, condizioni per le quali si ritiene che la violazione possa essere considerata “meramente formale”.

4) Le principali novità nei dati sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

4.1) I lavoratori “impatriati”; i riferimenti al nuovo regime

Tra le fattispecie di soggetti percipienti redditi parzialmente non concorrenti al reddito imponibile IRPEF, individuati dai codici da inserire nel campo 462 della certificazione, sono stati aggiunti due nuovi codici identificativi dei soggetti “impatriati”, in possesso degli specifici requisiti previsti dal nuovo regime 2024, che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal medesimo periodo d’imposta.

Si ricorda, al riguardo, che i redditi di lavoro dipendente e assimilati prodotti in Italia dai suddetti lavoratori sono imponibili – entro il limite annuo di 600.000 euro – nella misura del:

  • 50% dei redditi corrisposti, nel rispetto delle condizioni di base previste dalla normativa (5) e, segnatamente, in presenza degli specifici requisiti di elevata qualificazione o specializzazione in capo al beneficiario, che sia stato fiscalmente residente all’estero nel triennio precedente (oppure nei sei o sette periodi precedenti, alle condizioni previste dalla disciplina); in tali fattispecie, nel campo 462 va indicato il nuovo codice “16”;
  • 40% dei redditi corrisposti, in presenza delle condizioni aggiuntive previste dalla normativa (6) e, segnatamente, del trasferimento del beneficiario in Italia con un figlio minore, della nascita di un figlio, ovvero dell’adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolativo; in tali fattispecie, nel campo 462 va indicato il nuovo codice “17”.

In entrambi i casi, nel campo 463 occorre indicare l’ammontare delle somme che, per converso, non hanno concorso a formare il reddito complessivo (rispettivamente, il 50% e il 60%) e, tra i dati anagrafici del percipiente, nel campo 11, deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza fiscale prima del trasferimento della residenza in Italia, sulla base della classificazione contenuta nella “Tabella H” posta in appendice alle istruzioni della certificazione.

Qualora il sostituto d’imposta non abbia effettivamente provveduto ad applicare le suddette percentuali di non imponibilità IRPEF – 50% o 60% – rispetto ai redditi erogati, nelle annotazioni – rispettivamente, codice “GA” o “GB” – deve essere indicato l’ammontare di tali redditi, per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione.

4.2) I fringe benefit ed il welfare sostitutivo” del 2024

campi 474-475 focalizzano l’operato del sostituto d’imposta nella corresponsione dei fringe benefit, secondo le nuove disposizioni stabilite dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 16 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, norme in seguito oggetto di proroga fino al 2027, in forza della Legge di Bilancio 2025).

Secondo queste disposizioni, come noto, il limite di esenzione IRPEF dei fringe benefit, di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, si intende innalzato (da euro 258,23) a 1.000 euro per la generalità dei contribuenti, a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico. Tra i possibili benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti sono incluse anche le somme erogate o rimborsate, da parte del datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché, dal 2024, anche le spese per l’affitto della “prima casa”, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla stessa.

Nei camp474 e 475 vanno indicate, in ogni caso per il valore totale corrisposto, le erogazioni e i compensi in natura rientranti, rispettivamente, nei limiti di esenzione IRPEF di 1.000 euro e di 2.000 euro, a seconda della specifica situazione dei lavoratori beneficiari.

In questi campi, vanno inclusi anche i benefit corrisposti in sostituzione di premi di risultato (c.d. “welfare sostitutivo”), in presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in tema di “detassazione dei risultati premiali”, fermo restando l’obbligo di compilazione della relativa sezione dedicata – campi da 571 a 602 – e, in particolare:

  • dei campi 573580593 e 600, in relazione ai benefit sostitutivi di premi di risultato, corrisposti a dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
  • dei campi 573581593 e 601, in relazione benefit sostitutivi di premi di risultato corrisposti a dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico.

Nell’ipotesi in cui il valore complessivo dei benefit (o dei voucher) corrisposti superi i suddetti limiti di esenzione fiscale, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione e, dunque, risultare riportato anche nei campi 1 o 2 della certificazione.

Quanto ai presupposti normativi della detassazione dei risultati premiali, come dello stesso “welfare sostitutivo”, si conferma la rilevanza delle disposizioni recate Decreto interministeriale 25 marzo 2016, di seguito sinteticamente richiamate:

  • soggetti beneficiari: lavoratori dipendenti del settore privato (a tempo indeterminato o determinato), con redditi di lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente a 80.000 euro; tale valore è da considerare al lordo delle somme detassate e con esclusione delle somme convertite su opzione individuale in prestazioni di welfare aziendale non imponibili, secondo quanto precisato nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E/2016 (par. 1.1.2);
  • limiti di applicabilità e intensità del beneficio: il beneficio spetta entro un limite di importo annuo di 3.000 euro, al lordo dell’imposta sostitutiva (dell’IRPEF e addizionali) del 5% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore; tale limite è elevato a euro 4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
  • condizioni di accesso: il beneficio spetta al verificarsi di un risultato incrementale per almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individuati e concordati nel contratto collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale, riscontrabile in modo obiettivo attraverso appositi indicatori numerici, rispetto ad un “periodo congruo” di riferimento stabilito dalle parti.

4.3) Il bonus Natale” 2024

Tra le informazioni inerenti ai redditi di lavoro dipendente, viene inserita la nuova sezione “Indennità tredicesima mensilità” – campi da 721 a 731 – che accoglie i dati relativi al “bonus Natale” (7).

Si tratta, si ricorda, dell’erogazione di un’indennità “una tantum” di 100 euro unitamente alla tredicesima mensilità corrisposta nel 2024 (c.d. “bonus Natale”), in favore dei lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma al lordo delle quote esenti IRPEF relative agli emolumenti percepiti dai docenti e/o ricercatori trasferitisi in Italia da Paesi esteri, nonché da soggetti c.d. “impatriati”, secondo i diversi regimi susseguitisi nel tempo;
  • almeno un figlio fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR), anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato; tale requisito può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’articolo 12 del TUIR), sebbene il lavoratore non percepisca per essi le detrazioni per figli a carico (in quanto beneficiario dell’assegno unico);
  • imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR.

I sostituti d’imposta hanno riconosciuto questo bonus previa specifica richiesta dei dipendenti che ne abbiano attestato per iscritto di avervi diritto − in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000) – con indicazione di tutti i dati necessari (requisiti reddituali, codice fiscale del/dei figlio/i fiscalmente a carico, codice fiscale dell’eventuale coniuge, o del convivente).

Si ricorda, inoltre, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

Il bonus, che deve essere rapportato al periodo di lavoro dipendente svolto nel 2024 e che non concorre alla formazione del reddito, potrà essere fruito in sede di dichiarazione se il lavoratore:

  • ha percepito redditi di lavoro dipendente erogati da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici);
  • non ha ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio perché il lavoratore non ha presentato la richiesta);
  • ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.

In sede di dichiarazione dei redditi potrà, altresì, rendersi necessario per il dipendente restituire l’indennità percepita dal datore di lavoro, qualora questa risultasse, in tutto o in parte, non spettante.

5) Altre novità significative

5.1) Lavoro autonomo: soggetti “forfettari”

È stato soppresso l’obbligo di rilascio e di invio del Modello CU per i compensi erogati, a decorrere dall’anno 2024, ai lavoratori autonomi in regime forfettario (ex art.1, commi 54-89, Legge n. 190/2014), come anche a quelli che si avvalgono del regime di vantaggio, previsto per l’imprenditoria giovanile (ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011). Ciò, in forza del “Decreto Adempimenti” 2024 (8). La novità è collegata al fatto che, dal 2024, tutti i contribuenti che beneficiano dei suddetti regimi fiscali agevolati sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico.

5.2) Locazioni brevi

Nella sezione della CU 2025 dedicata ai redditi derivanti dai contratti di “locazione breve”, da quest’anno, come previsto dall’art. 1, comma 78 della Legge n. 207/2024, dovrà essere esposto, nel campo 22, il nuovo “codice identificativo nazionale” (CIN) (9).

5.3) Assegno Unico Universale

La CU 2025 contiene le informazioni relative all’Assegno Unico Universale percepiti dal contribuente, nella nuova sezione dedicata – campi da 791 a 805 – riservata all’INPS e valorizzata a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2024.

Note

(1) Secondo quanto dispone l’articolo 16 del D. lgs. n. 1/2024 e il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025.

(2) Come disciplinati dall’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998.

(3) Di cui all’art. 12 del D. lgs. n. 472/1997, come modificato dal D. lgs. n. 87/2024.

(4) Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

(5) Condizioni di cui all’art. 5, commi da 1 a 3, del D. lgs. 27.12.2023, n. 209.

(6) Condizioni di cui all’art. 5, comma 4, del D.lgs. 27.12.2023, n. 209.

(7) Art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024 e successivamente modificato dal D.L. n. 167/2024.

(8) Art. 3 del D.lgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. D.lgs. “Adempimenti”), che ha inserito il comma 6-septies nell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998.

(9) Art. 13-ter del D.L. n. 145/2023, convertito con modificazioni della Legge n. 191/2023.